Contributi in conto capitale
In base agli articoli 35 e 36 il proprietario, possessore o detentore può chiedere al Ministero un contributo sulla spesa sostenuta, che è concesso a lavori ultimati e collaudati dalle Soprintendenze competenti, oppure in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
L’ ammontare del contributo non può in genere superare il 50% della spesa sostenuta, tranne che per interventi di particolare importanza per i quali il Ministero può contribuire fino al rimborso totale.
La fase istruttoria compete esclusivamente alle Soprintendenze che seguiranno tutte le procedure del caso, dall’autorizzazione fino al collaudo degli interventi verificando che vi siano le condizioni che permettono il contributo pubblico.
Dopo aver ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza all’esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs 42/2004, il richiedente, prima dell’ esecuzione dei lavori dovrà inviare alla Soprintendenza medesima la richiesta di ammissibilità al contributo corredata dalla documentazione già presentata per la richiesta di approvazione del progetto di intervento conservativo.
A collaudo concluso, le Soprintendenze trasmetteranno in originale la documentazione sotto elencata necessaria all’ erogazione del contributo al Segretariato Regionale:
1. dichiarazione del Soprintendente;
2. consuntivo di spesa giurato vistato dal Soprintendente per la congruità dei prezzi;
3. certificato di collaudo dei lavori vistato dal Soprintendente;
4. certificato di nulla osta al pagamento del contributo rilasciato dal Soprintendente;
5. proposta della percentuale di calcolo del contributo, di cui all’art. 35 del Codice;
6. bozza di convenzione di apertura al pubblico.
Dopo aver esaminato la pratica ed averne accertata la completezza, il Segretariato determina l’importo ritenuto ammissibile ai benefici di legge in base alla percentuale proposta dalla Soprintendenza competente e calcolandolo sulla base della spesa effettiva sostenuta dal proprietario.
In seguito procede all’inserimento delle proposte di finanziamento nella graduatoria della regione di competenza, stilata secondo un criterio cronologico dettato dalla data del certificato di collaudo e invia tale programmazione dei contributi alla DG Bilancio.
Successivamente all’adozione della Decreto di programmazione annuale degli interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004 da parte della DG Bilancio, alla comunicazione della sua registrazione da parte della Corte dei Conti e al conseguente ordine di accreditamento, il Segretariato Regionale potrà disporre con apposito decreto l’erogazione del contributo al beneficiario.
Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2022, 11:40