Segretariato Regionale per l'Umbria

Valorizzazione

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Ai sensi dell’art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) la valorizzazione del patrimonio culturale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di tutte quelle attività volte a:
• promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nazionale;
• assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili;
• promuovere e sostenere gli interventi di conservazione dei beni culturali;
• in riferimento al paesaggio, riqualificare gli immobili e le aree sottoposti a tutela compromessi o degradati;
• realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
Gli interventi di valorizzazione devono essere effettuati in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze.
La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Il Codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici attraverso la stipula di accordi. Possono essere oggetto di accordi di valorizzazione anche i beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati (art. 112).

Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2022, 11:47