Funzioni di garanzia
La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014. A tal fine:
a) la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, che e’ trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro 3 giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato;
b) qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione, ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 2, delle legge n. 241 del 1990, puo’ essere rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
Ultimo aggiornamento
17 Giugno 2022, 12:21