Paesaggio
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha recepito la Convenzione Europea del paesaggio, promossa dal Consiglio d’Europa e sottoscritta dal nostro paese (assieme ad altre 14 nazioni europee nel 2000), la quale riconosce al paesaggio un ruolo centrale nella formazione del benessere individuale e sociale affermando la necessità della sua salvaguardia, gestione e pianificazione.
L’articolo 135 del Codice dispone che lo Stato e le regioni assicurino la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono; a tal fine, Stato e regioni devono sottoporre a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. I piani paesaggistici, sulla base del riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari del territorio, nonché delle relative caratteristiche paesaggistiche, suddividono quest’ultimo in ambiti di paesaggio (art. 135).
In riferimento a ciascun ambito il Piano predispone specifiche normative d’uso e attribuisce adeguati obbiettivi di qualità, tenendo conto prioritariamente della presenza di siti UNESCO, di emergenze naturalistiche o paesaggistiche, di caratteri storico-culturali, di insediamenti architettonici o archeologici che rivestano un valore testimoniale distintivo.
Il contenuto del Piano comprende la ricognizione dei beni di interesse paesaggistico, sia oggetto di provvedimenti ministeriali o regionali, sia individuati ai sensi dell’articolo 142, per i quali si determinano in seguito le specifiche prescrizioni d’uso tese ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici ad essi sottesi.
Nella redazione del Piano si possono individuare ulteriori immobili o aree da sottoporre a tutela (art. 143).
Il Piano può prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico e prevale sulla pianificazione urbanistica.
Gli enti locali territoriali conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni del Piano, entro i termini previsti dalla legge (art. 145).
Ultimo aggiornamento
24 Giugno 2022, 11:39